Rif. norm. art 5, commi 1 e 2 dlgs 33/2013
Rif. norm. art 2, comma 9 bis legge 241/90
Linee guida ANAC n. 1309/2016
A seguito della fusione fra Umbria Salute e Servizi Scarl e Umbria digitale Scarl sono attivi i seguenti indirizzi con il nuovo dominio ‘cert.puntozeroscarl.it’:
– Posta elettronica segreteria: segreteria@cert.puntozeroscarl.it
– Posta elettronica certificata: puntozeroscarl.pec.it
– Prevenzione corruzione e trasparenza: anticorruzione@cert.puntozeroscarl.it
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI
Accesso civico “semplice” concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
L'”accesso civico”, disciplinato dall’art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dall’art. 4 della legge provinciale n. 4 del 2014, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione ai sensi di legge, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione da parte dell’amministrazione.
Modalità per l’esercizio dell’accesso civico
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata ma deve consentire la identificazione dei dati, delle informazioni o dei documenti oggetto dell’istanza, non essendo ammissibili richieste generiche o esplorative.
Come tutte le istanze o le dichiarazioni presentate per via telematica alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi, è valida se (le opzioni sono alternative):
a) se è sottoscritta e presentata in formato cartaceo o elettronico (e mail non certificata ma indicante il nome del richiedente) unitamente alla copia del documento d’identità;
b) se è trasmessa dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
c) se è sottoscritta con firma digitale;
d) se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.
L’istanza di accesso civico va indirizzata direttamente al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza della Società, il nominativo e i dati di riferimento sono reperibili al Link, scrivendo a puntozeroscarl@pec.it.
Il Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza risponde all’interessato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 6 del d.lgs n. 33/2013.
In caso di ritardo o mancata risposta titolare del potere sostitutivo è l’Amministratore Unico della Società, il nominativo e i dati di riferimento sono reperibili al Link, a cui il richiedente può rivolgersi scrivendo sempre al medesimo indirizzo puntozeroscarl@pec.it.
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale sulla trasparenza (LP 30 maggio 2014 n. 4), in caso di mancata risposta, di ritardo, di diniego o differimento dell’accesso, il richiedente può rivolgersi, entro trenta giorni, al Difensore civico.
Recapiti istituzionali:
Telefono.: 075/54291
Fax: 075/5720208
Posta elettronica: segreteria@cert.puntozeroscarl.it
PEC: puntozeroscarl@pec.it
Riferimenti normativiAi sensi dell’art. 5, co. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e dell’art. 4 della l.p. 30 maggio 2014, n. 4
Art. 3, co. 7-bis, l.p. n. 23/1992
Accesso civico “generalizzato” concernente documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria
L'”accesso civico generalizzato” disciplinato dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dall’art. 4 della legge provinciale n. 4 del 2014, è il diritto di chiunque di accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013 e dall’articolo 32 bis della legge provinciale sull’attività amministrativa, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
E’ opportuno evidenziare che l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso (accesso documentale) di cui all’articolo 32 della legge provinciale sull’attività amministrativa n. 23 del 30 novembre 1992; quest’ultimo infatti è uno strumento finalizzato alla tutela degli specifici soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.
La documentazione relativa all’accesso documentale (documento di sintesi sull’accesso e modulistica) è consultabile di seguito.
Modalità per l’esercizio dell’accesso civico
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata ma deve consentire la identificazione dei dati, delle informazioni o dei documenti oggetto dell’istanza, non essendo ammissibili richieste generiche o esplorative.
Come tutte le istanze o le dichiarazioni presentate per via telematica alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi, è valida se (le opzioni sono alternative):
a) se è sottoscritta e presentata in formato cartaceo o elettronico (e mail non certificata ma indicante il nome del richiedente) unitamente alla copia del documento d’identità;
b) se è trasmessa dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
c) se è sottoscritta con firma digitale;
d) se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.
La richiesta di accesso civico può essere presentata alla struttura o amministrazione che detiene i dati, le informazioni o i documenti (per l’individuazione dell’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, si faccia riferimento all’assetto organizzativo dell’azienda Link) all’indirizzo puntozeroscarl@pec.it per l’assegnazione alla struttura competente.
Alla richiesta di accesso civico la Società provvede entro trenta giorni, coinvolgendo gli eventuali controinteressati, nei termini previsti dalla legge. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della trasparenza, che decide entro venti giorni. Avverso la decisione della Società o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Difensore civico e al TAR.
Recapiti istituzionali:
Telefono.: 075/54291
Fax: 075/5720208
Posta elettronica: segreteria@cert.puntozeroscarl.it
PEC: puntozeroscarl@pec.it
Riferimenti normativi:
- Articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.